Le competenti Autorità dei due Paesi  possono concordare specifiche  modalità per il rimborso o per  l'applicazione diretta del trattamento  convenzionale, che consistono, in  sostanza, nell'adozione di appositi  modelli.  I modelli finora concordati sono stati  predisposti per l'applicazione delle  riduzioni convenzionali relative alle  categorie di reddito più rilevanti:  dividendi, interessi e royalties.
Fonte : http://www.agenziaentrate.gov.it
Fiscalità Internazionale
Ai fini delle imposte sul reddito sono  considerati non residenti coloro che non sono  iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti  per la maggior parte del periodo d’imposta,  cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni  bisestili), e non hanno, nel territorio dello  Stato italiano, né il domicilio (sede principale  di affari e interessi) né la residenza (dimora  abituale). Se manca anche una sola di queste  condizioni i contribuenti interessati sono  considerati residenti. I non residenti che hanno prodotto  redditi o possiedono beni in Italia sono  tenuti a versare le imposte allo Stato  italiano, salvo eccezioni previste da eventuali  Convenzioni per evitare le doppie imposizioni  stipulate tra lo Stato italiano e quello di  residenza.
Tuttavia, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini  italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed  emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato,  individuati con decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999. I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi  indicati in tale elenco, nel caso in cui siano effettivamente ivi  residenti, devono essere pronti a fornire la prova del reale  trasferimento all’estero, e quindi dimostrare che non hanno in Italia la  dimora abituale oppure il complesso dei rapporti riguardanti gli affari  e gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli  familiari, sociali e morali). 
L'Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non,  Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul  reddito e sul patrimonio.   Le stesse stabiliscono come deve essere ripartito il potere  impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento  fiscale delle singole categorie di reddito. Tali Accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la  possibilità che entrambi gli Stati prelevino un'imposta sullo  stesso reddito (tassazione concorrente) oppure, talvolta, la  tassazione esclusiva da parte di uno Stato.  La disciplina convenzionale stabilita per le principali categorie di  reddito (dividendi, interessi, royalties) dispone, salvo qualche  eccezione, la tassazione definitiva nel Paese di residenza del  beneficiario, riconoscendo anche allo Stato in cui è residente il  soggetto erogante (Stato della fonte) la possibilità di tassare, ma  entro limiti espressamente indicati. Questi limiti si concretizzano, in  sostanza, nella previsione di aliquote prestabilite che, nella maggior  parte dei casi, sono più basse rispetto a quelle vigenti negli  ordinamenti nazionali.  La disciplina convenzionale comporta, su richiesta del contribuente,  il diritto al rimborso da parte dello Stato della fonte, dell'imposta  eventualmente prelevata in eccedenza rispetto al limite stabilito  convenzionalmente, oppure, talvolta, il diritto all'applicazione  immediata del beneficio previsto, già in sede di effettuazione della  ritenuta.
Convenzioni per evitare le doppie Imposte
Tali modelli, strutturati in due o più esemplari, oltre ad una copia ad uso del beneficiario, contengono le dichiarazioni da rilasciare  da parte del beneficiario medesimo in ordine ai requisiti richiesti  dalla Convenzione, nonché una parte relativa all'attestazione di  residenza che deve essere compilata dall'Autorità fiscale del  Paese di residenza.
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