Le competenti Autorità dei due Paesi
possono concordare specifiche
modalità per il rimborso o per
l'applicazione diretta del trattamento
convenzionale, che consistono, in
sostanza, nell'adozione di appositi
modelli.
I modelli finora concordati sono stati
predisposti per l'applicazione delle
riduzioni convenzionali relative alle
categorie di reddito più rilevanti:
dividendi, interessi e royalties.
Fonte : http://www.agenziaentrate.gov.it
Fiscalità Internazionale
Ai fini delle imposte sul reddito sono
considerati non residenti coloro che non sono
iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti
per la maggior parte del periodo d’imposta,
cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni
bisestili), e non hanno, nel territorio dello
Stato italiano, né il domicilio (sede principale
di affari e interessi) né la residenza (dimora
abituale). Se manca anche una sola di queste
condizioni i contribuenti interessati sono
considerati residenti.
I non residenti che hanno prodotto
redditi o possiedono beni in Italia sono
tenuti a versare le imposte allo Stato
italiano, salvo eccezioni previste da eventuali
Convenzioni per evitare le doppie imposizioni
stipulate tra lo Stato italiano e quello di
residenza.
Tuttavia, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed
emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato,
individuati con decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999.
I cittadini che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi
indicati in tale elenco, nel caso in cui siano effettivamente ivi
residenti, devono essere pronti a fornire la prova del reale
trasferimento all’estero, e quindi dimostrare che non hanno in Italia la
dimora abituale oppure il complesso dei rapporti riguardanti gli affari
e gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli
familiari, sociali e morali).
L'Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non,
Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul
reddito e sul patrimonio.
Le stesse stabiliscono come deve essere ripartito il potere
impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento
fiscale delle singole categorie di reddito.
Tali Accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la
possibilità che entrambi gli Stati prelevino un'imposta sullo
stesso reddito (tassazione concorrente) oppure, talvolta, la
tassazione esclusiva da parte di uno Stato.
La disciplina convenzionale stabilita per le principali categorie di
reddito (dividendi, interessi, royalties) dispone, salvo qualche
eccezione, la tassazione definitiva nel Paese di residenza del
beneficiario, riconoscendo anche allo Stato in cui è residente il
soggetto erogante (Stato della fonte) la possibilità di tassare, ma
entro limiti espressamente indicati. Questi limiti si concretizzano, in
sostanza, nella previsione di aliquote prestabilite che, nella maggior
parte dei casi, sono più basse rispetto a quelle vigenti negli
ordinamenti nazionali.
La disciplina convenzionale comporta, su richiesta del contribuente,
il diritto al rimborso da parte dello Stato della fonte, dell'imposta
eventualmente prelevata in eccedenza rispetto al limite stabilito
convenzionalmente, oppure, talvolta, il diritto all'applicazione
immediata del beneficio previsto, già in sede di effettuazione della
ritenuta.
Convenzioni per evitare le doppie Imposte
Tali modelli, strutturati in due o più esemplari, oltre ad una copia
ad uso del beneficiario, contengono le dichiarazioni da rilasciare
da parte del beneficiario medesimo in ordine ai requisiti richiesti
dalla Convenzione, nonché una parte relativa all'attestazione di
residenza che deve essere compilata dall'Autorità fiscale del
Paese di residenza.
Studio CANDELORO Dott.ssa Daniela
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